Corte Giustiza UE: accesso del pubblico a informazioni ambientali

Corte Giustiza UE: Sentenza nella causa C-204/09. L’accesso del pubblico alle informazioni ambientali può essere negato da un ministero purché esse rientrino in un procedimento legislativo cui tale ministero partecipa. Tuttavia, tale eccezione non si applica più una volta conclusosi il procedimento legislativo.

Corte Giustiza UE: Sentenza nella causa C-204/09.

L’accesso del pubblico alle informazioni ambientali può essere negato da un ministero purché esse rientrino in un procedimento legislativo cui tale ministero partecipa.

Tuttavia, tale eccezione non si applica più una volta conclusosi il procedimento legislativo.

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La direttiva 2003/4, che attua la convenzione di Aahrus nel diritto dell’Unione, mira a garantire ai cittadini e alle imprese − senza che siano tenuti a far valere un interesse − un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Tuttavia, la direttiva concede agli Stati membri la facoltà di escludere tale diritto nei confronti degli «organismi o (…) istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (…) legislative». Peraltro, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere la possibilità di rigetto di una richiesta di informazioni ambientali in taluni casi, segnatamente quando la divulgazione di tali informazioni arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, a condizione che tale riservatezza sia prevista dal diritto. La direttiva è stata trasposta nel diritto tedesco dalla legge sull’informazione ambientale (Umweltinformationsgesetz).

…. omissis … (vedi link al teswto completo)

La Corte conclude che la condizione prevista dalla direttiva, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere «prevista dal diritto», può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione.

Peraltro, la Corte ricorda che un’autorità pubblica che intenda avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti.

(LP)

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