Costi Sicurezza: NO ribassi d’Asta, Circolare 4536 /2012, Appalti, Forniture e Servizi

La GU n. 265 del 13-11-2012 pubblica la CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536
del Ministero Trasporti: Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

La GU n. 265 del 13-11-2012 pubblica la CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536 , del Ministero Trasporti: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture“.

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9. Costi della sicurezza e utili d’impresa – art. 131 del d.lgs n.
163/06 – allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 – art. 32 d.P.R. n.
207/2010
Il codice dei contratti, in varie disposizioni ed in particolare in
quelle contenute in seno all’art. 131, comma 3, dispone che gli oneri
della sicurezza – necessari per l’eliminazione dei rischi da
interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi
dell’art. 100 del d.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni
dell’allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 –
“vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d’asta”. Tale previsione e’ altresi’ contenuta nel punto 4.1.4. del
citato allegato XV al d.lgs n. 81/2008: “I costi della sicurezza
cosi’ individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera e), del regolamento tra le
spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e percio’ a carico
dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei
cantieri non assoggettate a ribasso.

Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza,
che rappresentano quella parte del costo di un’opera non
assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi
unicamente della quota relativa alle spese generali
e sono privi
della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per
la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d’asta
in sede di
offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

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