Costruire gli autoveicoli in base a requisiti di riciclabilità

Il testo della proposta di direttiva sull’ omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità,riciclabilità e recuperabilità (COM(2004)162 def. Dell’ 11-3-2004.

La Commissione europea, con il comunicato COM (2004)162 definitivo dell’ 11 marzo 2004 – che riportiamo nel link-, ha presentato la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ omologazione deglik autoveicoli per quanto riguarda la loro riutizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. Obiettivo della Proposta di direttiva è quello di fissare le norme necessarie affinchè le autovetture nuove e gli autocarri leggeri fino a 3.500 kg. siano progettati per soddisfare i requisiti minimi indicati. Tali norme saranno incluse nel sistema di omologazione comunitario e, riguardo alle autovetture, faranno parte di tutta la procedura di omologazione, obbligatoria per tutte le autovetture nuove poiché la direttiva 70/156/CEE del Consiglio è stata modificata dalla direttiva 92/53/CE del Consiglio del 18 giugno 1992. La direttiva 70/156/CEE – come previsto nella Proposta della Commissione – viene riformulata al fine tra l’ altro di estendere il sistema comunitario di omologazione ai veicoli diversi dalle autovetture.Le relative soglie minime si trovano nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.Ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 4 di tale direttiva, i nuovi veicoli commercializzati tre anni dopo l’ omologazione di una modifica apportata alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio saranno progettati e costruiti per essere: – riutilizzabili e/o riciclabili fino all’ 85% della massa; oppure – riutilizzabili e/o recuperabili fino al 95% della massa. Tali soglie di applicano ai nuovi tipi di veicoli da omologare e ai nuovi veicoli già omologati, commercializzati tre anni dopo l’ entrata in vigore della nuova direttiva. Le misure proposte si basano sull’ ipotesi che più i veicoli nuovi sono riutilizzabili, riciclabili e recuperabili, più facile sarà cogliere gli obiettivi fissati dall’ art. 7, paragrafo 2 della direttiva 2000/53/CE, quando tali veicoli saranno fuori uso, che è quello di evitare lo smaltimento finale di rifiuti, Facendo in modo che il processo di riutilizzazione non limiti i requisiti di sicurezza e quelli di tutela dell’ ambiente. Dunque, l’ obiettivo principale della presente proposta è proteggere l’ ambiente e la salute umana, riducendo, nella misura del possibile, lo smaltimento di rifiuti dovuti a veicoli fuori uso. I vincoli costruttivi necessari a cogliere gli obiettivi assegnati agli Stati membri, vanno dunque imposti nel quadro del completamento del mercato interno e della rimozione degli ostacoli al commercio interno della Comunità. Per quanto riguarda i tempi di attuazione degli obiettivi indicati nella direttiva, essi vanno raggiunti, in un primo tempo, entro il 1° gennaio 2006, mentre per la seconda fase verranno fissati obiettivi più ambiziosi a parftire dal gennaio 2005.

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