Il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico alledificazione, attribuito allAutorità statale, non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dallAutorità locale, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità.
Il TAR Campania (Napoli – Sez. II), con la sentenza del 1° dicembre 2006 n. 10345, ha stabilito che il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non può sconfinare negli aspetti meramente urbanistici, non pertinenti con lo specifico manufatto posto alla sua attenzione.
Si legge in sentenza: “In materia di costruzioni nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è da intendersi, ai sensi dell’art.82 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, titolare, non già di un potere di riesame nel merito del provvedimento autorizzativo, bensì di un potere di annullamento d’ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza sull’esercizio delle funzioni da parte delle regioni o delle autorità da queste delegate. (cfr. C. Stato, sez. VI, 14-10-1998, n. 1385).
Il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico alledificazione, attribuito allAutorità statale, non comporta quindi un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dallAutorità locale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione all’edificazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, peraltro inclusivo di eventuali vizi funzionali suscettibili di ascrizione alle diverse figure sintomatiche di eccesso di potere. (cfr. C. Stato, sez. VI, 20-11-1998, n. 1581).
Proprio la riconduzione, ormai pacificamente ammessa, alla sfera del controllo di legittimità anche di tale vizio […] fa sì che la linea di confine tra controllo di merito e di legittimità, se agevolmente rintracciabile in astratto, divenga di più difficile enucleazione ove si trascorra sul piano della concretezza.
Di qui il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui lelemento che stigmatizza lattività di controllo esercitata dallAutorità statale in sede di annullamento dei nulla-osta paesaggistici va compiuta sullatto come fattispecie procedimentale, investendo così il concreto esercizio della funzione di tutela paesaggistica, ma non può perciò estendersi oltre la documentazione e gli atti tenuti presenti nel rilasciare il nulla osta. Ove ciò avvenga lallargamento del quadro fattuale implicherebbe inevitabilmente una valutazione dei nuovi elementi extraprocedimentali, in sé e nella loro connessione con quelli tenuti presenti nel procedimento di base, e quindi lassunzione di conclusioni proprie di un inammissibile apprezzamento di merito, compiuto dallAutorità di controllo, che, è bene ribadirlo, rimane di sola legittimità (C. Stato, sez. VI, 02-09-1998, n. 1202).
Si legge in sentenza: “In materia di costruzioni nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è da intendersi, ai sensi dell’art.82 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, titolare, non già di un potere di riesame nel merito del provvedimento autorizzativo, bensì di un potere di annullamento d’ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza sull’esercizio delle funzioni da parte delle regioni o delle autorità da queste delegate. (cfr. C. Stato, sez. VI, 14-10-1998, n. 1385).
Il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico alledificazione, attribuito allAutorità statale, non comporta quindi un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dallAutorità locale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione all’edificazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, peraltro inclusivo di eventuali vizi funzionali suscettibili di ascrizione alle diverse figure sintomatiche di eccesso di potere. (cfr. C. Stato, sez. VI, 20-11-1998, n. 1581).
Proprio la riconduzione, ormai pacificamente ammessa, alla sfera del controllo di legittimità anche di tale vizio […] fa sì che la linea di confine tra controllo di merito e di legittimità, se agevolmente rintracciabile in astratto, divenga di più difficile enucleazione ove si trascorra sul piano della concretezza.
Di qui il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui lelemento che stigmatizza lattività di controllo esercitata dallAutorità statale in sede di annullamento dei nulla-osta paesaggistici va compiuta sullatto come fattispecie procedimentale, investendo così il concreto esercizio della funzione di tutela paesaggistica, ma non può perciò estendersi oltre la documentazione e gli atti tenuti presenti nel rilasciare il nulla osta. Ove ciò avvenga lallargamento del quadro fattuale implicherebbe inevitabilmente una valutazione dei nuovi elementi extraprocedimentali, in sé e nella loro connessione con quelli tenuti presenti nel procedimento di base, e quindi lassunzione di conclusioni proprie di un inammissibile apprezzamento di merito, compiuto dallAutorità di controllo, che, è bene ribadirlo, rimane di sola legittimità (C. Stato, sez. VI, 02-09-1998, n. 1202).
AG
Fonte: TAR Napoli
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