Crediti RSPP NULLI in Convegni: conferma ASL Marche-5, Bergamo e Brescia

La conferma arriva dalla Direzione della ASL delle Marche (ASUR Area Vasta 5), in risposta ad una segnalazione dell’Associazione Ambiente e Lavoro inviata in data 21 maggio 2013.

Una nuova importante conferma sulla nullità dei Crediti formativi RSPP concessi in Seminari o Convegni.

La conferma arriva dalla Direzione della ASL delle Marche (ASUR Area Vasta 5), in risposta ad una segnalazione dell’Associazione Ambiente e Lavoro inviata in data 21 maggio 2013.
La conferma si affianca alle analoghe interpretazioni delle ASL di Bergamo e Brescia (già pubblicate).

Ma questa volta la Direzione ASL va oltre e conferma, su ns. richiesta e ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

Crediti RSPP:
– NON possono essere dati in Convegni o Seminari

– ma SOLO in CORSI di Formazione;

Crediti per Lavoratori, Dirigenti e Preposti, possono essere concessi nei Seminari:
– SOLO ai soggetti già formati
quindi
– SOLO per l’aggiornamento
– SOLO con verifica apprendimenti
– SOLO max 2 Crediti una sola volta.

VAI a tutta la documentazione ufficiale su:
– Crediti ammessi o NULLI
– segnalazione di Ambiente e Lavoro
– risposta ufficiale dell’ASL
– ns. ringraziamenti

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Oggetto: Ringraziamenti per l’accoglimento della ns. richiesta sulla concessione Crediti Formativi in Seminari anziché in Corsi

Ill.mi Sigg.ri Dott. Stroppa, Ing. Carlini e Dott. Amadio,
ci pregiamo ringraziarVi per la Vs. risposta e per aver accolto la ns. richiesta del 21.5.2013, sulla interpretazione e possibilità di concedere Crediti formativi per Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché RSPP e RLS per la partecipazione a Seminari anziché a Corsi di Formazione.

Vi ringraziamo, in particolare, per l’interpretazione da Voi data, che concorda con la nostra: la concessione di Crediti formativi in Seminari con oltre 30/ 35 partecipanti:

è ammessa per i Dirigenti, Preposti e Lavoratori:
– SOLO se trattasi di aggiornamento
– SOLO per soggetti già formati
– SOLO per un massimo di due ore
ai sensi del D.Lga. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e 25.7.2012, capitolo “Aggiornamento della formazione”;

è ammessa per RSPP e ASPP
:
– SOLO se trattasi di “corsi” e non di “seminari” e con presenza totale massima di 30 persone

ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 26.01.2003 e 5.10.2003 e delle vigenti norme (D.Lgs. 81/2008, art. 37, c. 1 e 2 e art. 32, c. 2 e 6 e Accordi Stato-Regioni).

Siamo, infine lieti di comunicarVi che provvederemo a dare ampia informazione a livello nazionale alla interpretazione Vostra (e nostra), al fine di contribuire a favorire le modalità più corrette ed efficaci di iniziative formative, per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Con l’occasione, Vi giungano i nostri più cordiali saluti.

Rino Pavanello
Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro

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