D.Lgs. 136/2011: formazione gente di mare in vigore dal 25/08/2011

Il Suppl. Ordinario n.187 dell G.U. n. 185 del 10-8-2011 pubblica il D.Lgs. 136/2011 sulla formazione gente di mare, in vigore dal 25/08/2011.

Il Suppl. Ordinario n.187 dell G.U. n. 185 del 10-8-2011 pubblica il D.Lgs. 136/2011 sulla formazione gente di mare

Entrata in vigore: 25 agosto 2011.

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Il Presidente della Repubblica
visto …… (omissis)
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi
titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che
prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di proprieta’ o gestite dagli Stati che siano utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita’ da diporto che non effettuano alcun traffico
commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a), b), c): omissis
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attivita’ lavorativa a bordo di una nave che ha
ricevuto una formazione ed e’ in possesso di un certificato, se
richiesto dall’abilitazione posseduta, conforme ai requisiti
riportati nell’allegato I
;

omissis

Art. 6 – Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L’addestramento dei lavoratori marittimi e’ disciplinato ai
sensi dell’articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e’
oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo’ essere affidato a
istituti, enti e societa’ ritenuti idonei ed autorizzati con
provvedimenti dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione, con uno o piu’ decreti, disciplina:

a) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per
l’ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per
l’addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresi’:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalita’ di svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall’annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti
sezioni del codice STCW;

omissis

L’intero provvedimento è al link…

(Pa-Ro)

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