D.Lgs. 191/2010: sistema ferroviario comunitario

Il D.Lgs. 191/2010 è pubblicata sulla G.U. n. 271 del 19.11.2010, Suppl. Ordinario n. 255 riguarda l’attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all’interoperabilita’ del sistema ferroviario comunitario

Il D.Lgs. 191/2010 è pubblicata sulla G.U. n. 271 del 19.11.2010, Suppl. Ordinario n. 255 riguarda l’attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all’interoperabilita’ del sistema ferroviario comunitario.

Art. 1

Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a
realizzare l’interoperabilita’ del sistema ferroviario nazionale con
il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, cosi’ come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della
Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le
disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi’ come modificata dalla direttiva
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008.

2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la
costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il
rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di detto
sistema, nonche’ le qualifiche professionali e le condizioni di
salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio ed
alla manutenzione.

3. L’ambito di applicazione del presente decreto e’ esteso a tutto
il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero
su rotaia;
b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale,
dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani nonche’ le imprese ferroviarie
che operano esclusivamente su tali reti;
c) delle infrastrutture ferroviarie private nonche’ i veicoli
utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere
utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di
trasporto merci;
d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso
strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe
all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilita’
elencate nell’articolo 8.

4. L’ambito di applicazione delle STI e’ progressivamente esteso,
tenendo conto dell’articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi
i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali
e nei porti che servono o potrebbero servire piu’ di un cliente
finale e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche
tecniche di interoperabilita’ elencate nell’articolo 8.

5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni
sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilita’, alle
interfacce e alle procedure nonche’ alle condizioni di coerenza
globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne
l’interoperabilita’.

6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo
degli allegati, apportate a livello comunitario, e’ data attuazione
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.

(LP)

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