“D.Lgs. 231/2001: c’è responsabilità, se c’è violazione sistematica di norme antinfortunistiche” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “D.Lgs. 231/2001: c’è responsabilità, se c’è violazione sistematica di norme antinfortunistiche” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

D.Lgs. 231/2001: c’è responsabilità, se c’è violazione sistematica di norme antinfortunistiche

In materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, con particolare riferimento all’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 in relazione all’art. 590, comma 3, c.p. che concerne il delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la giurisprudenza si è già più volte posta la questione dell’imputazione della responsabilità, laddove l’ente non si era dotato di un modello organizzativo effettivo ed efficace.
Il tema dell’interesse e del vantaggio che come è ben noto è sufficiente per l’imputazione dell’ente che vene sia solo uno è particolarmente difficile da individuare nei reati colposi.
La sentenza n. 49775 del 09.12.2019 della Corte di Cassazione interviene, in modo autorevole e innovativo, con specifico riferimento alla prova dell’interesse e del vantaggio, statuendo l’assenza di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Società per inosservanza di norme antinfortunistiche, quando venga provato solo il risparmio dei tempi di lavoro e non anche la prassi contraria alla legge e l’effettivo vantaggio tratto dal suddetto Ente.

L’articolo completo dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi è al primo link.

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