D.Lgs. 231/2001: modificato dalla Legge n. 190/2012

L’Articolo 1, punto 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, apporta modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L’Articolo 1, punto 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, apporta modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione” è pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13-11-2012.

Articolo 1, punto 77.

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita’»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e’ aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Nel link l’intero testo della Legge n. 190/2012

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