D.Lgs. 231/2001, sentenza Cassazione lo estende alle piccole imprese

Anche le imprese individuali, stando a quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 15657 del 20 aprile 2011, devono fare i conti con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2001, se vogliono evitare le sanzioni amministrative connesse ai reati d’impresa. La sentenza della Cassazione ribalta l’unico precedente in materia e sceglie la strada dell’estensione delle disposizioni del dlgs 231/01 anche alle persone fisiche titolari di impresa individuale.

Fonte ItaliaOggi.it

Imprese individuali alle prese con modelli organizzativi, attività di vigilanza e codice etico. Anche le imprese individuali, stando a quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione, sezione terza, 15657 del 20 aprile 2011, devono fare i conti con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2001, se vogliono evitare le sanzioni amministrative connesse ai reati d’impresa.

La sentenza della Cassazione ribalta l’unico precedente in materia e sceglie la strada dell’estensione delle disposizioni del dlgs 231/01 anche alle persone fisiche titolari di impresa individuale.

Vediamo di esaminare gli effetti di questo nuovo corso, effetti che comporteranno esborsi: incarico a un consulente e modifiche organizzative e gestionali hanno, comunque, un loro costo.

Peraltro occorre anche una verifica di compatibilità e proporzionalità (meglio sarebbe una riformulazione normativa) degli adempimenti previsti dalla norma rispetto a strutture organizzative piccole e molto spesso embrionali, quali quelle delle imprese individuali.

Stando alla sentenza, anche le imprese individuali dovranno adottare modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati: questo significa che si deve stilare almeno un protocollo in cui mettere in evidenza la organizzazione in essere (ad esempio, titolare dell’impresa e personale amministrativo), censire le attività svolte dalle (se esistono) diverse unità organizzative interne e valutare gli elementi di rischio. Non solo. Bisognerà che l’imprenditore predisponga un sistema di monitoraggio e vigilanza sulla corretta esecuzione del modello organizzativo. Negli enti e nelle società si procede anche alla costituzione un organismo di vigilanza.

Pare, peraltro, sproporzionato esigere da una struttura piccola, come l’impresa individuale la costituzione, di un organismo di sorveglianza. Lo stesso dlgs 231/01 si rende conto della necessità di adeguare gli obblighi alle dimensioni del soggetto tenuto e prescrive che negli enti di piccole dimensioni i compiti di monitoraggio sulla vigilanza dei modelli organizzativi possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente. Questa regola, a maggior ragione, potrà essere applicata alle imprese individuali, con la possibilità di fare a meno di costituire e remunerare un organismo di sorveglianza.

Il decreto prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire: anche questo è un adempimento di difficile realizzazione pratica quando è una sola persona a formare e attuare le decisioni di impresa. Altra incombenza è quella di individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati: ad esempio, nel caso di impresa che oltre al titolare occupa, magari a part-time, una segretaria amministrativa, dovrebbe bastare una lettera di prescrizioni con le cautele da osservare nella contabilità, nei rapporti con la banca e nella gestione della cassa.

(Pa-Ro)

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