D.Lgs. 35/2010 Trasporto merci pericolose, in vigore dal 12 marzo 2010

Il D.Lgs. 35/2010 Trasporto merci pericolose ha recepito la Direttiva 2008/68/CE ed è entrato in vigore il 12 marzo 2010.
Appresta, in un unico documento, una disciplina organica al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.

D.Lgs. 35/2010 Trasporto merci pericolose, in vigore dal 12 marzo 2010

Il decreto legislativo reca recepimento della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto di merci pericolose.

Tale direttiva, inserita nell’Allegato B della legge comunitaria 2008, appresta, in un unico documento, una disciplina organica al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.

Vengono così superate ed espressamente abrogate le direttive:
·
– 94/55/CE
, e successive modificazioni, che fa riferimento all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, e che è stata recepito con DM 4 settembre 1996, e successive modificazioni (ADR);

– 96/49/CE e 96/87/CE, e successive modificazioni, che fanno riferimento all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, e che sono state recepite con decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (RID);

– 96/35/CE, e successive modificazioni, in materia di designazione e qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per vie navigabili di merci pericolose, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

– 2000/18/CE, recante prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabili di merci pericolose, recepita con il DM 6 giugno 2000, e successive modificazioni.

Il decreto allegato consta di 16 articoli.

Si evidenzia che, in recepimento del parere espresso dalla IX Commissione della Camera dei deputati, il testo di provvedimento in esame, a differenza di quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, non reca Allegati, che erano dedicati a ciascuna delle tipologie di trasporto prese in considerazione dalla direttiva 2008/68/CE.

Si è ritenuto sufficiente, ai fini della trasposizione nel diritto interno degli stessi, il richiamo operato dall’articolo 3 del testo in esame, mentre si è ritenuto superfluo, ed irrilevante per l’ordinamento, la riproduzione, nei medesimi contenuta, di deroghe nazionali afferenti ad altri Stati membri dell’Unione europea.

(Pa-Ro)

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