Appresta, in un unico documento, una disciplina organica al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.
Il decreto legislativo reca recepimento della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto di merci pericolose.
Tale direttiva, inserita nellAllegato B della legge comunitaria 2008, appresta, in un unico documento, una disciplina organica al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.
Vengono così superate ed espressamente abrogate le direttive:
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– 94/55/CE, e successive modificazioni, che fa riferimento allaccordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, e che è stata recepito con DM 4 settembre 1996, e successive modificazioni (ADR);
– 96/49/CE e 96/87/CE, e successive modificazioni, che fanno riferimento allaccordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, e che sono state recepite con decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (RID);
– 96/35/CE, e successive modificazioni, in materia di designazione e qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per vie navigabili di merci pericolose, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
– 2000/18/CE, recante prescrizioni minime applicabili allesame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabili di merci pericolose, recepita con il DM 6 giugno 2000, e successive modificazioni.
Il decreto allegato consta di 16 articoli.
Si evidenzia che, in recepimento del parere espresso dalla IX Commissione della Camera dei deputati, il testo di provvedimento in esame, a differenza di quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, non reca Allegati, che erano dedicati a ciascuna delle tipologie di trasporto prese in considerazione dalla direttiva 2008/68/CE.
Si è ritenuto sufficiente, ai fini della trasposizione nel diritto interno degli stessi, il richiamo operato dallarticolo 3 del testo in esame, mentre si è ritenuto superfluo, ed irrilevante per lordinamento, la riproduzione, nei medesimi contenuta, di deroghe nazionali afferenti ad altri Stati membri dellUnione europea.
(Pa-Ro)