Art. 1
Campo d’applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta’ inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
…. omissis….
Vai al testo completo al link riportato a fianco.
(Pa-Ro)