D.Lgs. 81/2008, Decreto 19/2011: Primo Soccorso, Regolamento in ambito ferroviario

La Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2011 pubblica il decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante “Regolamento sulle modalita’ di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

La Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2011 pubblica il decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante “Regolamento sulle modalita’ di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Vige per le aziende o unita’ produttive che:
– svolgono attivita’ di trasporto ferroviario
– ovvero la cui attivita’ e’ comunque svolta in ambito ferroviario.

Art. 1 – Finalita’

1. In attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalita’ di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita’ produttive che svolgono attivita’ di trasporto ferroviario ovvero la cui attivita’ e’ comunque svolta in ambito ferroviario.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all’attivita’ lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall’articolo 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.

3. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all’interno della sede aziendale o unita’ produttiva.

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(Red)

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