Vige per le aziende o unita’ produttive che:
– svolgono attivita’ di trasporto ferroviario
– ovvero la cui attivita’ e’ comunque svolta in ambito ferroviario.
Art. 1 – Finalita’
1. In attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalita’ di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita’ produttive che svolgono attivita’ di trasporto ferroviario ovvero la cui attivita’ e’ comunque svolta in ambito ferroviario.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all’attivita’ lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall’articolo 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.
3. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all’interno della sede aziendale o unita’ produttiva.
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(Red)