D.M.16 aprile 2012, n. 75: Regolamento sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume.

Sulla G.U. n. 132 del 8-6-2012 è pubblicato D.M.16 aprile 2012, n. 75.
Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

Sulla G.U. n. 132 del 8-6-2012 è pubblicato D.M.16 aprile 2012, n. 75,
Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

Art.1
Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all’allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 3
1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica di cui al comma 1, lettera a).
3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia’ previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia’ contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l’effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.

La periodicita’ della verificazione periodica dei contatori del gas diversi da quelli precedenti e dei dispositivi di conversione e’ riportata nell’allegato I al provvedimento.

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