D.M. 9 luglio 2012 pubblica Allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008 –

Sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2012 è pubblicato il D.M. 9 luglio 2012, “Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Sorvefglianza sanitaria.

La G.U. n. 173 del 26 luglio 2012 pubblica il D.M. 9 luglio 2012 “Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Entra in vigore 30 giorni il 25 agosto 2012, dopo la pubblicazione sulla G.U.

Il decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita’ di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

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Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore

1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicita’ e certezza nella raccolta e delle modalita’ di trasmissione delle informazioni, e’ individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall’entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.

2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, cosi’ come modificato nell’allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita’ di trasmissione dei dati di cui al comma I dell’art. 40, comma 1.

4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficolta’ di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’art. 58, comma 1, lettera e), e’ sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.

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