“Da un modello ‘iperprotettivo’ ad un modello ‘collaborativo’: la condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “Da un modello ‘iperprotettivo’ ad un modello ‘collaborativo’: la condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

Da un modello ‘iperprotettivo’ ad un modello ‘collaborativo’: la condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro

Il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), nel disciplinare gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, detta regole stringenti sulle attrezzature e sui dispositivi di sicurezza che quest’ultimo deve mettere a disposizione dei lavoratori. In particolare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), il datore di lavoro o il dirigente deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, nonché, ai sensi dell’art. 71, comma 1, mettere a disposizione del lavoratore attrezzature conformi alle specifiche disposizioni normative, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Dalla lettura del Testo Unico si ricava, inoltre, che il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione del lavoratore tutti i dispositivi di sicurezza idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza, anche da errori dovuti a imprudenza, imperizia, negligenza, o comunque da errori addebitabili al comportamento del lavoratore stesso.

Sulla base di tali prescrizioni, la consolidata Giurisprudenza di Legittimità ha sempre affermato che la posizione di garanzia individuata in capo al datore di lavoro, esclude che lo stesso possa fare affidamento sul diretto e autonomo rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo, al contrario, compito proprio del datore di lavoro apprestare tutti i presidi a tutela della sicurezza dei luoghi, degli impianti o dei macchinari utilizzati ed adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di tali modalità . Pertanto, in applicazione del principio di equivalenza ex art. 41 c.p, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, si è sempre ritenuto che soltanto la assoluta, macroscopica abnormità ed esorbitanza del comportamento scorretto e colposo del lavoratore avrebbe potuto condurre ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per interruzione del nesso causale.

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