L’aumento si applica, a decorrere dal primo gennaio 2014, agli importi dell’indennizzo per danno biologico fissati dal decreto ministeriale del 12 luglio 2000, e si aggiunge a quello dell’8,68% previsto dal decreto del 27 marzo 2009. I relativi importi saranno erogati d’ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
Sono state così attuate le disposizioni per il miglioramento delle prestazioni economiche dell’Inail contenute nella legge di stabilità, che ha inoltre previsto, per i superstiti di lavoratori deceduti a partire dallo scorso primo gennaio che hanno diritto alla rendita, ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico infortuni, l’erogazione della prestazione calcolata sulla base del massimale di retribuzione per il settore industria fissato per legge.