Danno biologico di lieve entità: aggiornamento dei risarcimenti assicurativi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006 è pubblicato il Decreto 31 maggio 2006 del Ministero dello sviluppo economico relativo all’ “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”

Con il citato Decreto ministeriale sono aggiornati per il 2006 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’ articolo 139, comma 5 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 noto come Codice delle assicurazioni.
I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico ( già Ministro delle attività produttive) del 31 maggio 2006, sono così stabiliti:
-Euro 688,28 per quanto riguarda l’ importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
-Euro 40,16 per quanto riguarda l’ importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta
Gli aggiornamenti sono effettuati in misura corrispondente alla variazione dell’ indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertata dall’ ISTAT, applicando la maggiorazione del 2,0%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2006.
Ricordiamo che, in base all’ articolo 139 del DLgs 209/2005 si intende per “ danno biologico la lesione temporanea o permanente all’ integrità psico-fisica della persona suscettibile di inabilità accertamento medico-legale che implica un’ incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

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