Con la sentenza n. 2491 del 1° febbraio 2008, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, si è occupata della richiesta di danno biologico avanzata da un lavoratore esposto per vent’anni allinalazione di polveri di amianto
La Suprema Corte ha stabilito che non è censurabile la sentenza di merito che ravvisi il danno biologico a causa del semplice pericolo cagionato dall’alterazione anatomica, nella specie piccole placche pleuriche in lavoratore esposto allinalazione di polveri di amianto (tra il 1975 e il 1995), anche quando l’alterazione anatomica non abbia attualmente incidenza funzionale.
AG
Fonte: Corte di Cassazione