Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-5-2009 è pubblicato il Decreto 27 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardante la Determinazione, a decorrere dal 2008, dellaumento in via straordinaria delle indennità dovute dallINAIL a titolo di recupero del valore dellindennità risarcitoria del danno biologico.
Come previsto dal testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e visto lart. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini dellassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,, ritenuto, in attesa dellintroduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto 38/2000, di procedere in via straordinaria allaumento dellindennità dovute dallINAIL, tenendo conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dallISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, così come previsto dallart. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha decretato che:
A decorrere dal 2008, in attesa dellintroduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologio, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell8,6%, delle indennità dovute dallINAIL a titolo di recupero del valore dellindennità risarcitoria del danno biologico, di cui allart. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n. 38.
A decorrere dal 2008, in attesa dellintroduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologio, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell8,6%, delle indennità dovute dallINAIL a titolo di recupero del valore dellindennità risarcitoria del danno biologico, di cui allart. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n. 38.
L aumento di cui sopra si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.
(LG-FF)
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