Danno biologico: recupero del valore dell’indennità risarcitoria.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-5-2009 è pubblicato il Decreto 27 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardante la “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.

Come previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e visto l’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,, ritenuto, in attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico” di cui al citato articolo 13 del decreto 38/2000, di procedere in via straordinaria all’aumento dell’indennità dovute dall’INAIL, tenendo conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, così come previsto dall’art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha decretato che:
“A decorrere dal 2008, in attesa dell’introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologio, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,6%, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n. 38”.

“L ‘aumento di cui sopra si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.

(LG-FF)

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