Danno biologico, rivalutazione degli importi degli indennizzi con decorrenza 1 luglio 2020

La Circolare INAIL n. 14 del 18 maggio 2021 comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi per danno biologico. Con decorrenza 1 luglio 2020, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dello 0,5%.

Circolare n. 14/2021
Oggetto: Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2020

La legge di stabilità 20161 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303) ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
(…)

Per l’anno 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2018 e il 2019 – pari allo 0,5%.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60 (allegato 1), su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2020.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
(…)

Fonte: INAIL

Vai alla Circolare INAIL n. 14 del 18 maggio 2021 e relativo allegato…

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