La Sentenza n. 23719 del 7 novembre 2006 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno morale per il turbamento psico fisico, può connesso allo svolgimento di attività connesse allesposizione allamianto deve essere dimostrato.
La Sentenza n. 23719 del 7 novembre 2006 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha stabilito che il risarcimento del danno morale per il turbamento psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione allinquinamento ambientale puà prescindere anche da uneffettiva lesione dellintegrità psico-fisica, ma postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente, della rilevante gravità dellevento, delleffettivo turbamento psichico e dellesistenza di un nesso eziologico fra tale turbamento e levento dannoso.
Il principio è ffermato dalla Suprema Corte in una controversia concernente la richiesta di risarcimento danni, lamentati dai dipendenti di unazienda esposti, nello svolgimento delle mansioni lavorative, allinalazione di polveri di amianto.
Nelloccasione, la Corte ha cura di precisare che la mera prospettazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento dellattività in un ambiente inquinato non rileva ai fini della dimostrazione della situazione di turbamento psico-fisico, richiesta ai fini del risarcimento del danno. Tale situazione di turbamento può, invece, essere desunta dal giudice attraverso il riferimento alle circostanze esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, linsonnia, linappetenza o disturbi comportamentali in genere.
Il principio è ffermato dalla Suprema Corte in una controversia concernente la richiesta di risarcimento danni, lamentati dai dipendenti di unazienda esposti, nello svolgimento delle mansioni lavorative, allinalazione di polveri di amianto.
Nelloccasione, la Corte ha cura di precisare che la mera prospettazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento dellattività in un ambiente inquinato non rileva ai fini della dimostrazione della situazione di turbamento psico-fisico, richiesta ai fini del risarcimento del danno. Tale situazione di turbamento può, invece, essere desunta dal giudice attraverso il riferimento alle circostanze esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, linsonnia, linappetenza o disturbi comportamentali in genere.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione
Approfondimenti