Il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello dellANIE Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche – sui dati da inserire nelle tessere di riconoscimento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
Il quesito dell’ANIE consisteva nella domanda “se rispetto allesigenza che i dati riportati su detta tessera consentano lidentificazione del lavoratore, lindicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente lindicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro)”.
Il Ministero rinvia al proprio chiarimento contenuto nella Circolare 29/2006 (i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire linequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dellimpresa datrice di lavoro) sottolineando che esso “ha solamente esplicitato il concetto di generalità del lavoratore senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo, risultando sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati”.
Viene poi sottolineata “la necessità di leggere la norma de quo in correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere allobbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Il Registro di cantiere di cui allart. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro è strutturato sul modello del vecchio libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere trascritti gli estremi (id est i dati anagrafici) del personale giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dellart. 36 bis, a norma del quale: nellambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Il Ministero rinvia al proprio chiarimento contenuto nella Circolare 29/2006 (i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire linequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dellimpresa datrice di lavoro) sottolineando che esso “ha solamente esplicitato il concetto di generalità del lavoratore senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo, risultando sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati”.
Viene poi sottolineata “la necessità di leggere la norma de quo in correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere allobbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Il Registro di cantiere di cui allart. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro è strutturato sul modello del vecchio libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere trascritti gli estremi (id est i dati anagrafici) del personale giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dellart. 36 bis, a norma del quale: nellambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
AG
Fonte: Ministero del Lavoro
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