Dati genetici: Deliberazione del Garante Privacy

La Deliberazione del GARANTE impone che: i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, prima di iniziare o proseguire il trattamento dei dati personali.

La Deliberazione del GARANTE impone che: i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, prima di iniziare o proseguire il trattamento dei dati personali.

La Deliberazione del 24 giugno 2011 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11-7-2011.

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Sintesi:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizza
ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei
dati genetici da parte dei soggetti sottoindividuati, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi
, in modo
da escluderne il trattamento quando le finalita’ perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita’ che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessita’, in conformita’ all’art. 3
del Codice.

omissis

12) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 giugno
2011 fino al 31 dicembre 2012, salve eventuali modifiche che il
Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali
novita’ normative rilevanti in materia.
Qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia gia’ conforme alle nuove prescrizioni rispetto a
quelle contenute nel precedente testo, il titolare deve adeguarsi ad
esse entro il 30 ottobre 2011.

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