Dati personali dei passeggeri, dopo lo scontro firmato l’accordo USA – UE

Dopo la corrispondenza Stati Uniti/Unione europea circa l’intenzione del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti di estendere il proprio raggio d’azione nel trattamento dei dati dei passeggeri in volo da e per gli Stati Uniti e dopo l’annullamento dell’accordo in materia stipulato il 4 maggio 2004 da parte della Corte di giustizia europea che ne aveva contestato il fondamento giuridico, con Decisione del Consiglio del 16 ottobre, l’accordo è stato definitivamente approvato.

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la firma dell’accordo con gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d’America. Con la Decisione 2006/729/PESC/GAI del Consiglio del 16 ottobre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 298 del 27-10-2006, quindi, l’Unione europea assicura che i vettori aerei che effettuano voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti d’America trattino i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione così come è stato richiesto dal Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti il quale accederà elettronicamente ai dati provenienti dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.
Come evidenziato nelle premesse all’Accordo per “DHS”(Department of Homeland Security) non si intende solo il Dipartimento di sicurezza ma anche l’ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere, l’autorità competente in materia d’immigrazione e dogane , il gabinetto del Ministro USA e gli organismi che lo sostengono direttamente; i dati saranno trattati in conformità alle leggi e agli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare alla nazionalità e al paese di residenza. In caso di violazione USA, però, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione dei dati al DHS per proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.
Ricordiamo che il PNR (Passenger Name Record), è il dato del cliente registrato all’atto della prenotazione di un viaggio aereo da, per o attraverso gli Stati Uniti d’America al quale lo United Bureau of Customs and Border Protection (US CBP) ha accesso. Ogni vettore ha un proprio sistema informatico con i files dei PNR che contengono informazioni quali il nome del passeggero , contatto telefonico dello stesso, dettagli del volo, oltre indicazioni particolari come l’agenzia di viaggi e la forma di pagamento.
L’11 maggio 2004, con le Decisioni 2004/496/CE e 2004/535/CE, l’Unione europea aveva già approvato l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti “sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche”stabilendo che l’America soddisfaceva i requisiti di protezione dei dati personali richiesti alla normativa europea. Sennonché, l’accordo del 2004 venne annullato il 30 maggio 2006 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che ne aveva contestato il fondamento giuridico basato sull’articolo 95 del trattato CE.
Da allora sono cominciati nuovi negoziati per un accordo sull’uso dei dati PNR per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata. La corrispondenza che ha portato al nuovo Accordo del 16 ottobre 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 259 del 27 ottobre 2006.

Fonte: Eur-Lex

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