DDL europea 2013 bis: avvio esame alla Commissione Politiche UE della Camera dei Deputati

E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati il disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis (DDL 1864/C, Relatore l’On.Michele Bordo del Gruppo parlamentare PD).

E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati il disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis (DDL 1864/CD).

Il testo, il cui esame sarà congiunto a quello, già avviato dalla Commissione, del disegno di legge di delegazione europea 2013- secondo semestre (DDL 1836/C, su cui si veda notizia del 3 dicembre 2013), contiene norme per la chiusura di casi di infrazione e di preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto (L.97/2013).
Nel testo viene previsto, tra l’altro:
in materia di sicurezza sul lavoro con una modifica al D.Lgs 81/2009 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) viene previsto che sin dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che quindi il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi.
Questo in coerenza con le disposizioni della Dir. 89/391 che non prevedendo alcuna forma particolare per la documentazione di riferimento, limitandosi a prevedere che questa debba essere in possesso del datore di lavoro e che possa essere conosciuta dai lavoratori.
Restano ferme, comunque, le disposizioni di cui agli artt. 28, comma 3-bis e 29, comma 3, del D.Lgs 81/2009, che consentono al datore di lavoro di redigere un organico documento di valutazione dei rischi in un momento differito rispetto a quello dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e, nello specifico, entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, in caso di costituzione di nuova impresa, ed entro trenta giorni dalle rispettive causali, nel caso in cui si verifichino delle condizioni che rendono necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi (procedura d’infrazione 2010/4227).

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