Decisione CE sugli aiuti concessi all’Italia sulla ristrutturazione cooperative della pesca.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 16/48 del 21.1.2010 è pubblicata la Decisione 2010/35/CE della Commissione del 28 ottobre 2009 riguardanti gli aiuti concessi dall’Italia per la ristrutturazione
Delle cooperative del settore della pesca e dei loro consorzi (Aiuto di Stato C 29/06).

Con letera del 17 ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione europea il decreto legislativo del 18 maggio 2001,n.226, comunicando che le misure previste dagli articoli 7 e 8 di tale decreto erano state attuate.
Il decreto di cui sopra aveva come oggetto di estendere il campo di intervento del Fondo centrale per il c redito peschereccio alle operazioni di strutturazione delle cooperative del settore della pesca e dei loro consorzi, come previsto dall’articolo 11,paragrafo 8 ter, della legge n. 41 del 1982.

Secondo l’Italia, tale regime di aiuto non ha limiti di durata. Non figura alcuna limitazione né nel decreto del 10 febbraio 1998 né in quello del 18 maggio 2001.Inoltre, la lettera dell’Italia del 12 luglio 2005 indica espressamente che le disposizioni di tale decreto restano in vigore e potranno essere attuate negli anni che seguono.

La Commissione ha ritenuto detto regime di aiuto di Stato un regime di aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del regolamento(CE) n. 659/1999, e cioè un nuovo aiuto attuato in violazione dell’obbligo di notifica preliminare alla Commissione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in caso di attuazione di nuove linee direttrici accettate dagli Stati membri, l’accettazione di misure opportune ha come effetto di trasformare alcuni aiuti esistenti in aiuti nuovi. I regimi di aiuto esistenti devono essere adattati conformemente alle misure opportune o trasformati in regimi di aiuto nuovi e sottoposti all’obbligo di notifica preliminare alla Commissione.

Nella propria valutazione, in merito all’esistenza di un aiuto di Stato illegale, la Commissione osserva che tale regime di aiuto, che ha per oggetto la concessione di un finanziamento per la ristrutturazione di una certa categoria di aziende che esercitano la loro attività in un settore determinato, ha come effetto di apportare u n vantaggio finanziario a tali aziende. Dato che i prodotti delle aziende beneficiare vengono venduti sul mercato comunitario, detto regime di aiuto rafforza la loto posizione, si sul mercato italiano rispetto alle imprese degli altri Stati membri, sia sul mercato degli altri Stati membri rispetto alle imprese che vendono i loro prodotti su tali mercati.

Di conseguenza, come stabilito nella decisione di avviare la procedura d’indagine formale, tale regine di aiuto di Stato costituisce sicuramente, per gli aiuti concessi a partire dal 1° luglio 2001, un regime di aiuto nuovo che l’Italia era tenuta a notificare alla Commissione prima dell’attuazione.

In conclusione, la Commissione constata che l’Italia ha illegalmente dato esecuzione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al regime di aiuto alla ristrutturazione delle cooperative di pesca e dei loro consorzi.
Sulla base dell’analisi formulata nella parte 5 della presente decisione, la Commissione ritiene che tale regime di aiuto sia incompatibile con il mercato comune.

Pertanto l’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti incompatibili a partire dal 12 novembre 2005.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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