In qualità di autorità comune designata, la Commissione europea è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sullimportazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto della Comunità e degli Stati membri.
Pertanto, occorre rivedere le precedenti decisioni sullimportazione per quanto riguarda lossido di etilene, il fluoroacetammide, lHCH (isomeri misti), il blindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e i suoi Sali ed esteri, i bifenili polibromurati (PBB), i trifenili policlorurati (PCT), ik formulati i n polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiran e i composti di mercurio, al fine di tener conto dellallargamento della Comunità avvenuto il 1° gennaio 2007 e degli sviluppi normativi realizzati nella Comunità dalla data di adozione delle suddette decisioni.
Conseguentemente, con la presente decisione vengono modificate le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE.
Con i 5 articoli della presente decisione vengono sostituite le sopra citate decisioni nei termini definiti nei rispettivi allegati I, II, III, IV e V.
La decisione sullimportazione dei composti di mercurio (art. 6), pubblicata nella circolare PIC X, è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui allallegato VI della presente decisione.
(LG-FF)