Decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 341/14 del 22-12-2009 è pubblicata la Decisione 2009/966/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento(CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852//CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE.

Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla nunzio ne di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità c on la Decisione 2006/730/CE del Consiglio del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

In qualità di autorità comune designata, la Commissione europea è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto della Comunità e degli Stati membri.

Pertanto, occorre rivedere le precedenti decisioni sull’importazione per quanto riguarda l’ossido di etilene, il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti), il blindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e i suoi Sali ed esteri, i bifenili polibromurati (PBB), i trifenili policlorurati (PCT), ik formulati i n polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiran e i composti di mercurio, al fine di tener conto dell’allargamento della Comunità avvenuto il 1° gennaio 2007 e degli sviluppi normativi realizzati nella Comunità dalla data di adozione delle suddette decisioni.

Conseguentemente, con la presente decisione vengono modificate le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE.
Con i 5 articoli della presente decisione vengono sostituite le sopra citate decisioni nei termini definiti nei rispettivi allegati I, II, III, IV e V.

La decisione sull’importazione dei composti di mercurio (art. 6), pubblicata nella circolare PIC X, è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato VI della presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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