Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa allapplicazione anche allINFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarità dellorganizzazione dellente medesimo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle Commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilità, nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto lincarico medesimo per meno di otto anni in quanto si è accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei Consigli di amministrazione;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa alleliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega, prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e li n novazione, delleconomia e delle finanze e per la semplificazione normativa;
Emana il seguente decreto legislativo il cui Articolo 1 sugli Obiettivi del riordino e definizioni recita:
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, è emanato il presente decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nellarticolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dellarticolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonché con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo orme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dellimpresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dellintera comunità scientifica nazionale di riferimento.
Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dallUnione Europea.
(LG-FF)