DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 Fondo vittime Amianto

La G.U. n. 72 del 29-3-2011 pubblica il DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

La G.U. n. 72 del 29-3-2011 pubblica il DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

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Il testo completo è pubblicato al link riportato a fianco.

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Art. 1
Fondo per le vittime dell’amianto

1. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l’erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell’articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita’, destina le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente.

Il testo completo è pubblicato al link riportato a fianco.

(LP)

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