Decreto 16.02.2012, n. 51 salute e sicurezza uffici all’estero

La G.U. n 105 del 7.05.2012 pubblica il DECRETO 16.02.2012, n. 51 recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

La G.U. n 105 del 7.05.2012 pubblica il DECRETO 16.02.2012, n. 51 recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

SINTESI

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all’estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita’ della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli uffici all’estero, incluse le unita’ tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.

2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva
l’applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti.

4. Nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonche’ delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

5. Ai fini dell’applicazione all’estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e’ considerato datore di lavoro il capo dell’ufficio.
6. Il datore di lavoro adegua l’organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell’ufficio e alla realta’ geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 8 – RLS

L’individuazione del numero e delle modalita’ di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e’ disciplinata in sede di contrattazione collettiva.

Art. 9 – RSPP

1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ obbligo non delegabile del datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale delle sedi all’estero.

3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi e’ data facolta’ ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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