DECRETO 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Il DECRETO 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione – è pubblicato sulla GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87. La G.U. pubblica anche un secondo altro decreto 09 marzo 2007.

Il DECRETO 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione – è pubblicato sulla GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87.

IL MINISTRO DELL’INTERNO,
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi
costruttivi per i quali e’ prescritto il requisito di resistenza al
fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui
sono inseriti.

2. E’ considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto»
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.

3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e
le opere di ingegneria civile.

4. Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere
da costruzione, composte da uno o piu’ prodotti anche non aventi
specifici requisiti di resistenza al fuoco, sono definite «elementi
costruttivi».

5. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le
«norme nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme
nazionali riconosciute dalla Commissione beneficiare della
presunzione di conformita’», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati
«specificazioni tecniche».

6. Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e’
l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle
possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova,
tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni
per l’attribuzione del risultato conseguito.

7. Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» e’
l’ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma 6,
definito da specifiche norme di estensione.

8. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell’interno, e’ di seguito
denominata «DCPST».

(RMP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo