Decreto 20/2011: Regolamento Impianti accumulatori, batterie carrelli elevatori. Riguarda tutte le aziende

Entra in vigore il 29/03/2011 e riguarda tutte le aziende il Decreto Min. Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.”

Entra in vigore il 29/03/2011 e riguarda tutte le aziende il Decreto Min. Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.”

Riguarda le sostanze neutralizzanti per acidi, ma cita espressamente le batterie dei carrelli elevatori (e simili) che sono ulilizzati in quasi tutte le aziende.

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14-3-2011.

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Testo del Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell’articolo 195,
comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ effettuata con le modalita’ riportate nell’allegato 1 al presente
decreto.

Allegato: indice (testo completo: vedi link)

1) TIPOLOGIA DI UTILIZZO:

1.1. BATTERIE STAZIONARIE

1.1.1. ELEMENTI FISSI

1.1.2. BATTERIE PORTATILI

1.3.1 DEPOSITI PER LA VENDITA ALL’INGROSSO 200 litri
(Agenzie di rappresentanza in genere)

1.3.2 DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)

1.3.3 ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri

2) FABBRICHE DI ACCUMULATORI

3) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE
AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI

4) TRASPORTO BATTERIE

(LP)

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