Decreto 26 gennaio 2010, riqualificazione energetica degli edifici

La Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010 pubblica il Decreto 26 gennaio 2010: “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici”

La Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010 pubblica il Decreto 26 gennaio 2010: “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici

Il decretro è emanato:

Ritenuto che, per le finalita’ di cui al comma 20 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori di trasmittanza termica, piu’ stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, in relazione all’emanazione ai decreti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e all’esperienza applicativa di questi anni, sia opportuno procedere a una ricalibratura dei requisiti tecnici di ammissibilita’ agli incentivi e ad adeguamenti volti al superamento di alcune criticita’ concernenti l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi
344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Ritenuto opportuno tener conto dell’esigenza di contribuire al contenimento dell’immissione di polveri sottili nell’aria dovute all’utilizzo di biomasse combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva qualita’ energetica, come rilevato anche nell’ambito delle azioni individuate con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare inerenti per
l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, utilizzare un coefficiente correttivo riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa, sulla base di valutazioni prudenziali su analoghi coefficienti definiti da norme regionali;

(Red)

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