Il decreto entra in vigore il giorno 11 settembre 2010, cioè trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attivita’ commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonche’ degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Art. 2 – Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita’ commerciali, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Articoli seguenti: omissis (vedi link)
(Red)