Decreto 27 luglio: Prevenzione Incendi attivita’ commerciali oltre i 400 mq.

La Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12-8-2010 pubblica il DECRETO 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita’ commerciali con superficie superiore a 400 mq.

La Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12-8-2010 pubblica il DECRETO 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita’ commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Il decreto entra in vigore il giorno 11 settembre 2010, cioè trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attivita’ commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonche’ degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Art. 2 – Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita’ commerciali, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

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(Red)

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