DECRETO 28 marzo 2011 sui Poli integrati del Welfare

La G.U. n. 140 del 18-6-2011 pubblica il DECRETO 28 marzo 2011 sulla Individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi sui “Poli integrati del Welfare”, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Riguada INPS, INAIL. INPDAP e ENPALS.

La G.U. n. 140 del 18-6-2011 pubblica il DECRETO 28 marzo 2011 sulla Individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi sui “Poli integrati del Welfare”, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Riguada INPS, INAIL. INPDAP e ENPALS.

Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S. del 5 luglio 2000 omissis;
Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1° luglio 1999, n. 232
omissis;
Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357
omissis;
Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5 luglio 2006, n. 60 omissis;
Visti i rispettivi regolamenti di amministrazione e contabilita’
degli enti vigilati;

Decreta:
Art. 1

Modello organizzativo «Polo integrato del Welfare»

Il modello relativo al Polo integrato del Welfare definisce le sedi
logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici
inerenti alle politiche sul lavoro e sociali, alla tutela delle
condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla
previdenza e assistenza.
Il modello si articola in un sistema flessibile di sinergie e
cooperazioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
gli enti previdenziali e assistenziali da esso vigilati, con una
gestione coordinata, condivisa e quanto piu’ possibile integrata
delle attivita’ di supporto e istituzionali che sono svolte negli
uffici territoriali.
Il coordinamento, la condivisione e l’integrazione riguardano le
funzioni istituzionali e di supporto, la programmazione e la
direzione delle attivita’ delle Sedi, l’organizzazione e la gestione
dei servizi all’utenza, il coordinamento e la gestione dei
professionisti e dei medici, le attivita’ ispettive.
Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi logistiche uniche
per la realizzazione delle sinergie tra tutte le amministrazioni di
cui al presente articolo o, in una fase transitoria, limitatamente a
quelle amministrazioni in cui sia possibile l’adozione immediata
della nuova organizzazione.

Leggi l’intero decreto al link

(Red)

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