Decreto 6 dicembre 2011: proroga dispositivi apertura porte vie di esodo

La G.U. n. 299 del 24-12-2011 pubblica il Decreto 6 dicembre 2011 con la Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

MINISTERO DELL’INTERNO
La G.U. n. 299 del 24-12-2011 pubblica il Decreto 6 dicembre 2011 con la Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Decreta:

Art. 1

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

(Red)

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