Decreto legge 57/2012 Rinvia Autrocertificazione PMI al 31.12.2012

La G.U. n. 111 del 14 maggio 2012 pubblica il Decreto-Legge n. 57/2012, che rinvia (massimo) al 31.12.2012 l’autocertificazione del DVR nelle PMI.
Riguarda le PMI fino a 10 dipendenti escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

La G.U. n. 111 del 14 maggio 2012 pubblica il Decreto-Legge n. 57/2012, che rinvia (massimo) al 31.12.2012 l’autocertificazione del DVR nelle PMI.

Riguarda le PMI fino a 10 dipendenti escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Si sono registrate molte polemiche sulla proroga: “che fine ha fatto la procedura di messa in mora dell’Italia sulla Autocertificazione?

Infatti, il rinvio permette che: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

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TESTO del Decreto Legge n. 57/2012

Art. 1
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,”
sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di
cui al comma 2,”;
b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012″ sono sostituite dalle
seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012″.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2012

(Red)

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