Decreto su Cadmio, Mercurio, Nichel, Idrocarburi nell’aria

La Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 Luglio 2008 pubblica il DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008 n. 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

La Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 Luglio 2008 pubblica il DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

TESTO DEL DECRETO
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Art. 1.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152

1. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e’ soppressa e le
parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base
dei modelli».

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base
delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 4, le zone e gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati
le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e
si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita’ dell’aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita’ alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate
ai sensi».

3. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al
comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva
devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli
inquinanti di cui all’articolo 1, comma 1, conformemente alle
previsioni dell’allegato III, paragrafo II, e dell’allegato IV,
paragrafo I.».

4. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all’anno 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «all’anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle
deposizioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle
regioni e dalle province autonome al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all’APAT, secondo quanto previsto
ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla
Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».

5. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.

6. L’allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e’
sostituito dal seguente allegato
: ….(pubblicato al link riportato a fianco)

NOTA
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L’allegato è pubblicato al link riportato a fianco.

(RMP)

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