Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
TESTO DEL DECRETO
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Art. 1.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
1. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e’ soppressa e le
parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base
dei modelli».
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base
delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 4, le zone e gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati
le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e
si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita’ dell’aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita’ alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate
ai sensi».
3. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al
comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva
devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli
inquinanti di cui all’articolo 1, comma 1, conformemente alle
previsioni dell’allegato III, paragrafo II, e dell’allegato IV,
paragrafo I.».
4. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all’anno 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «all’anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle
deposizioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle
regioni e dalle province autonome al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all’APAT, secondo quanto previsto
ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla
Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6. L’allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e’
sostituito dal seguente allegato : ….(pubblicato al link riportato a fianco)
NOTA
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L’allegato è pubblicato al link riportato a fianco.
(RMP)