Decreto sui rifiuti radioattivi per recepire Direttiva 2006/117: il Governo approva schema preliminare

Lo schema di D.Lgs. è stato approvato ieri in prima lettura dal consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 per recepire la Direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Scopo è garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Lo schema di Decreto legislativo è stato approvato il 7 aprile 2011, in prima lettura dal Consiglio dei ministri, per recepire la Direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Il provvedimento intende uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici, al fine di garantire un’applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti nei traffici commerciali.

Le imprese che, a scopo industriale o commerciale, lavorano con rifiuti radioattivi, cioè importano, raccolgono o depositano rottami e i semilavorati metallici, dovranno effettuare la cosiddetta sorveglianza radiometrica, per rilevare se in tali scorie vi siano livelli anomali di radioattività o eventuali sorgenti dismesse.

Il tutto per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

L’attestazione che certificherà l’avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere rilasciata da esperti qualificati, che – nell’attestazione – dovranno anche indicare l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento usato per le misurazioni.

Se, poi, le misure radiometriche indicheranno la presenza di livelli anomali di radioattività, toccherà ai prefetti adottare i provvedimenti necessari a tutelare la popolazione.
Tra questi provvedimentoi è previsto il rinvio forzoso dell’intero carico o di parte di esso al soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

E’ previsto il rinvio a un futuro decreto per:
– la definizione dei contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica
– l’elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto di sorveglianza.

Questo decreto dovrà essere emanato dal Consiglio dei Ministri, sentita l’Agenzia delle Dogane e l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), entro 60 giorni successivi all’esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all’Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

(LP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo