Decreto sul trasporto con ascensori, scale mobili, montascale, impianti funicolari

La G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011 pubblica il Decreto 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

La G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011 pubblica il Decreto 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili

Testo del decreto

Art. 1 .

Generalita’

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

2. Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l’Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi – competente per territorio – del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 e’ indicato il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Omissis (vedi link)

(Red)

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