Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Sulla G.U. n. 281/2010 è pubblicato il Decreto 27.09.2010 del Ministero dell’ambiente sulla “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010 è pubblicato il Decreto 27 settembre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.

Tenendo conto del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti e considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla norma UNI 10802, il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36.

I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamenti di cui all’ allegato 3 del presente decreto.
Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore

A quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il confezionamento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Lo smaltimento in picrica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento(CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.
Al fine di determinare l’ ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’ art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.
La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 del presente decreto.

(LG – LP)

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