Tale disposizione non si applica tuttavia ai combustibili utilizzati a bordo delle navi che impiegano tecnologie di riduzione delle emissioni approvate allarticolo 4 quater, il quale, al paragrafo 4, stabilisce che gli Stati membri posspono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni come alternativa allimpiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi alle disposizioni dellarticolo 4 ter, a condizioni che tali navi ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalente al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella direttiva.
Larticolo 4 quater, paragrafo 3, stabilisce che i criteri per limpiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità devono essere definiti secondo la procedura di cui allarticolo 9, paragrafo 2, della diretti e comunicati dalla Commissione allIMO.
La presente decisione stabilisce (articolo 1) che le navi da trasporto di gas naturale liquefatto (metaniere) sono navi da carico costruite o adattate e utilizzate per il trasporto alla rinfusa di gas naturale liquefatto conformemente al Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC).
Pertanto, al fine di conseguire lobiettivo di ridurre le emissioni prodotte dalle navi mediante una tecnologia alternativa basata sulluso di una miscela di combustibili marini e boil-off gas (BOG), le metaniere devono utilizzare e rispettare i criteri di calcolo riportati nellallegato alla presente decisione.
(LG-FF)