Definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 328/15 del 14 dicembre 2010 è pubblicata la Decisione 2010/769/UE della Commissione del 13 dicembre 2010 relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

L’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consigli, del 26 aprile 1999, stabilisce che decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi all’ormeggio nei porti comunitari non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa.

Tale disposizione non si applica tuttavia ai combustibili utilizzati a bordo delle navi che impiegano tecnologie di riduzione delle emissioni approvate all’articolo 4 quater, il quale, al paragrafo 4, stabilisce che gli Stati membri posspono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni come alternativa all’impiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi alle disposizioni dell’articolo 4 ter, a condizioni che tali navi ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalente al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella direttiva.

L’articolo 4 quater, paragrafo 3, stabilisce che i criteri per l’impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità devono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della diretti e comunicati dalla Commissione all’IMO.

La presente decisione stabilisce (articolo 1) che le navi da trasporto di gas naturale liquefatto (metaniere) sono navi da carico costruite o adattate e utilizzate per il trasporto alla rinfusa di gas naturale liquefatto conformemente al Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC).

Pertanto, al fine di conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni prodotte dalle navi mediante una tecnologia alternativa basata sull’uso di una miscela di combustibili marini e boil-off gas (BOG), le metaniere devono utilizzare e rispettare i criteri di calcolo riportati nell’allegato alla presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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