Demansionamento del lavoratore in caso di riconversione o ristrutturazione:sentenza Cassazione

La Suprema Corte si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 2103 del codice civile, recante divieto di demansionamento, in caso di processi di riconversione o ristrutturazione aziendale

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8596 del 5 aprile 2007, ha stabilito che l’art. 2103 del codice civile avente ad oggetto la regolamentazione delle mansioni del lavoratore (che nella fattispecie era un dipendente postale) e che reca il divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata alla luce del criterio del contemperamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto.
Di conseguenza nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, con immutato livello retributivo, non contrasta con il dettato del codice civile ove rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

AG

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