Detersivi: entrato in vigore il regolamento sulla biodegrabilità dei detergenti tensioattivi

L’8 ottobre scorso è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GUUE L 104/1 dell’8-4-2004) che introduce nuove norme per garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione europea dei requisiti di biodegrabilità dei detergenti tensioattivi.

Con l’adozione, a partire dall’8 ottobre scorso, del Regolamento (CE) n. 648/2004 (vedi link) gli agenti tensioattivi usati nelle polveri per lavare che possono avere effetti tossici nelle acque di superficie e che possono causare difficoltà agli stabilimenti di trasformazione delle acque di rifiuto saranno sottoposti a metodi di prova più severi per la loro biodegrabilità, per rendere più protetto l’ambiente acquatico, anche se ben 5 direttive europee risalenti al 1970 assicurano che i detergenti siano biodegradabili con un largo limite.
Il Regolamento prevede la concentrazione ora vada sui test dell’ultimo piuttosto che sulla biodegrabilità primaria e i requisiti identificanti per la protezione della salute del consumatore sono stati migliorati, in particolare quelli che riguardano le sostanze allergeniche nei detersivi.
Inizialmente il Regolamento sarà usato sui detersivi per assicurare l’uniforme applicazione dei requisiti tecnici necessari agli Stati membri, e per facilitare emendamenti futuri che saranno necessari per restare al passo con la sviluppata conoscenza scientifica sugli agenti tensioattivi.
Insomma, l’adozione negli Stati membri del Regolamento CE del 2004 modernizza e sostanzialmente estende la portata delle direttive comunitarie sui detersivi, richiedendo la biodegradabilità dei detersivi, semplificando e rendendo l’ambiente acquatico più protetto.
In breve, i benefici saranno che:
-tutti i tipi di tensioattivi ora saranno coperti;
-gli standard di protezione dei consumatori e ambientale saranno migliorati attraverso test più rigorosi: Circa il 10% dei detersivi tensioattivi, usati primariamente nelle fabbriche per emollienti e per i prodotti per lavastoviglie sono stati preventivamente esclusi per mancanza di metodi di prova accordati;
-migliore informazione per i consumatori: diventa,infatti, obbligatorio etichettare il contenuto dei detersivi prodotti per la pulizia. Nuove regole di etichettatura fanno indicare quali ingredienti dei detersivi possono provocare allergie;
-il testo del regolamento prevede un’unica parte di legislazione più vicina ai consumatori.
Con l’entrata in vigore del Regolamento(CE)648/2004 sono state abrogate le direttive 73/404/CEE,73/405/CEE,82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la Raccomandazione 89/542/CEE.
Viene evidenziato che , in base a quanto precisato nell’articolo 11 del Regolamento, sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore devono figurare a caratteri leggibili, visibili e indelebili:
-la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
-il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l’indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato;
-l’indirizzo e l’indirizzo e-mail , se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento stesso.
Tali disposizioni non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.

Fonte: Eur-Lex

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