Di competenza comunale la tutela dall’ inquinamento acustico

Lo ha stabilito il TAR del Lazio con sentenza n. 5904/2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sezione II -con Sentenza n. 5904/2002 ha stabilito che la tutela dall’ inquinamento acustico rientra nelle competenze del Comune, che può quindi legittimamente ordinare la predisposizione di misure idonee a limitare il rumore. Il fatto è stato originato da una relazione tecnica della ASL di Frosinone in seguito alla quale l’ amministrazione comunale di Piedimonte San Germano diffidava la Società Autostrade ad adottare adeguate misure di protezione dall’ inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli sull’ autostrada Roma-Napoli, essendo stato accertato che tale inquinamento oltrepassava i limiti consentiti dalla legge. In seguito al ricorso n. 11026/1999, proposto dalla Società Autostrade, per l’ annullamento dell’ ordinanza n. 64 del 25 maggio 1998, prot. 3595 emessa dal Sindaco del Comune citato, denunciando: 1-Incompetenza e 2-Violazione di legge-Eccesso di potere ( difetto di istruttoria.Nonostante che la relativa istanza cautelare fosse respinta dal TAR, la Società Autostrade presentava un nuovo ricorso ( n. 11026/1999) lamentando: 1-In via preliminare e principale inammissibilità per carenza di potere; 2- in subordine: incompetenza assoluta; 3-In via ancora subordinata: violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 della legge n. 142/1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e dell’ art. 9 della legge n. 447/1995. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e sviamento; 4-Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, violazione della legge n. 447/1995 sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria. Anche questo ricorso è stato respinto in quanto infondati nel merito. Infatti, in quanto l’ art. 6 della legge n. 447/1995 attribuisce ai Comuni importanti ed ampie funzioni in materia di tutela dall’ inquinamento acustico, ed il successivo art. 9 ( non richiamato espressamente nell’ atto impugnato, che si limita a richiamare il citato art. 6, 1 della legge n. 447/1995 e l’ art. 38 fdella legge n. 142 dell’ 8 giugno 1990; ma in sostanza applicato, a prescindere dai formali richiami delle premesse) attribuisce uno specifico potere d’ ordinanza in materia di tutela sanitaria e ambientale. Sicchè certamente rientra nella competenza comunale un’atto che intima ad un’ impresa che gestisce un’ autostrada di ” attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’ inquinamento acustico della parte del territorio comunale attraversato dall’ Autostrada”. Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha condannato la Società Autostrade al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’ intimato Comune di Piedimonte San Germano, e le liquida in Euro 1500.

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