La sentenza 1764/2007 del TAR Sardegna richiama l’importanza della puntualità e precisione della dichiarazione di subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 2, punto 1, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006)
Il TAR Sardegna, Sez. I, con la sentenza del 27 settembre 2007 n. 1764, ha stabilito che è inammissibile, in quanto troppo generica, la dichiarazione con la quale una ditta partecipante a una gara di appalto si è limitata ad affermare di voler subappaltare o concedere in cottimo tutte le lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, dal momento che l’art. 118, comma 2, punto 1, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che “i concorrenti all’atto dell’offerta […] abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo “.
AG
Fonte: TAR Sardegna
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